Regolamento Interno ANPCI
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PAZIENTI CANNABIS ITALIA
Art. 1
(Ambito di applicazione ed efficacia)
- Il presente regolamento interno contiene la disciplina di attuazione ed esecuzione di quanto previsto dai principi e dalle disposizioni dello Statuto, in conformità con lo stesso. In caso di contrasto tra il presente regolamento e lo Statuto, prevale sempre quest’ultimo.
- Il presente regolamento interno è vincolante nei confronti di tutti i soci, sin dalla loro ammissione all’Associazione, senza necessità di accettazione individuale da parte degli stessi.
ART. 2
(Modalità di adesione e di recesso)
- Chiunque voglia aderire all’Associazione, è tenuto a presentare richiesta attraverso l’apposita procedura telematica presente nel sito web dell’Associazione.
- Effettuata la richiesta di cui al comma 1, il richiedente viene reindirizzato alla pagina del sito in cui procedere al pagamento della quota associativa. Il richiedente deve procedere al pagamento della quota, secondo le modalità e gli importi di cui all’art. 3. Laddove il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario, il richiedente deve trasmettere, all’indirizzo mail info@associazionepazienticannabis.it, la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento.
- Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall’avvenuto incasso delle somme di cui al comma 2, delibera sulla richiesta di adesione e ne comunica l’esito all’interessato, precisando il giorno in cui acquista la qualità di socio ai sensi del comma 5.
- In tutti i casi in cui la richiesta di adesione sia rigettata dal Consiglio Direttivo, o dall’Assemblea nel caso previsto dall’art. 6, paragrafo 6, dello Statuto, l’interessato ha diritto al rimborso di quanto pagato per la quota associativa. Laddove, avverso il rigetto della richiesta di adesione formulato dall’Assemblea, l’interessato si rivolga all’Autorità Giudiziaria, lo stesso ha diritto al rimborso solo qualora sia confermato il rigetto con sentenza non più impugnabile.
- La qualità di socio si acquista dal momento in cui la deliberazione del Consiglio Direttivo è annotata nel libro degli associati e degli aderenti. L’annotazione deve avvenire prima della comunicazione della delibera al socio ai sensi del comma 3.
- Chiunque voglia recedere dall’Associazione, è tenuto a comunicarlo attraverso la procedura di recesso presente nell’area riservata di ciascun socio nel sito web dell’Associazione, ovvero a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede legale dell’Associazione. La comunicazione deve contenere, a pena di inefficacia, espressa manifestazione della volontà di recedere ed i dati del socio recedente. Il recesso diviene efficace quando l’Associazione riceve la comunicazione di cui al comma 6.
Art. 3
(Quote associative)
- Ciascun associato ha l’obbligo di corrispondere all’Associazione la quota associativa.
- La quota associativa periodica è determinata in € 50,00, per ciascun associato e/o richiedente l’adesione, indipendentemente che si tratti di socio ordinario o volontario, persona fisica o altro Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro di cui all’art. 7 dello Statuto.
- La quota associativa è corrisposta tramite la procedura di pagamento telematico presente nel sito web dell’Associazione, ovvero a mezzo bonifico bancario, all’iban IT 82 U 01030 62322 000002355915, intestato ad Associazione Nazionale Pazienti Cannabis Italia.
- In sede di richiesta di adesione all’Associazione, il pagamento della quota avviene secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2.
- L’avvenuto incasso della quota, in capo all’Associazione, attribuisce al socio il diritto di fruire dei servizi offerti dall’Associazione ai sensi del presente Regolamento e di accedere alla propria area riservata presente nel sito web dell’Associazione, per un periodo di dodici mesi, decorrenti, in sede di prima iscrizione, dall’annotazione di cui all’art. 2, comma 5.
- Almeno trenta giorni prima della scadenza di cui al comma 5, l’Associazione invia al socio comunicazione con cui lo invita a rinnovare la propria partecipazione, provvedendo al pagamento della quota associativa, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. La comunicazione precisa la scadenza di cui al comma 5, la necessità che il pagamento sia precedente alla stessa e le conseguenze in caso di omesso, o tardivo, pagamento.
- A seguito dell’avvenuto incasso, in capo all’Associazione, della quota richiesta ai sensi del comma 6, il socio gode dei diritti di cui al comma 5, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Ove l’incasso si verifichi prima della scadenza del precedente periodo, il periodo successivo decorre dal giorno seguente alla scadenza del precedente. Ove l’incasso si verifichi dopo la scadenza del precedente periodo, quello successivo decorre dal giorno dell’avvenuto incasso.
- Almeno trenta giorni prima delle scadenze di cui al comma 7, l’Associazione invia comunicazione al socio. Si applica, in quanto compatibile, il comma 6.
- Decorso il periodo di dodici mesi di cui ai precedenti commi, senza che risulti incassata la quota richiesta ai sensi dei commi 6 o 8, il socio è automaticamente sospeso, senza necessità di deliberazione e/o comunicazione, dal diritto di fruire dei servizi di cui al presente Regolamento e dal diritto di accedere alla propria area riservata presente nel sito web. Il socio è sospeso dal diritto di voto in Assemblea, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto. La sospensione viene meno dal giorno dell’avvenuto incasso della quota richiesta ai sensi dei commi 6 o 8.
- Il mancato pagamento della quota entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di dodici mesi di cui ai precedenti commi, costituisce grave violazione ai doveri del presente regolamento, legittimante l’esclusione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
- In caso di perdita della qualità di associato per morte, recesso od esclusione, l’associato od i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.
Qualora, al momento della perdita della qualità di associato, questo non abbia ancora corrisposto la quota annuale, l’Associazione ha diritto a pretenderne comunque il pagamento.
Art. 4
(Disposizioni sui lavori assembleari)
- Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 6, dello Statuto, è possibile intervenire all’assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, di volta in volta indicati nell’avviso di convocazione.
- Il mezzo di telecomunicazione indicato deve assicurare la possibilità di vedere e sentire l’associato che partecipi in tale forma, nonché la possibilità dello stesso di intervenire.
- Il Presidente dell’Associazione può convocare assemblee ordinarie da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ad eccezione dei casi di voto segreto, ove sia impossibile assicurare la segretezza del voto espresso ai sensi del comma 4.
- Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 6, dello Statuto, è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica a mezzo mail, ai recapiti ed entro i termini previsti dall’avviso di convocazione. L’associato, che intenda esprimere il voto con tali modalità, deve allegare copia del proprio documento d’identità. In mancanza il voto espresso è invalido e non viene conteggiato. Il voto è invalido anche nel caso in cui pervenga dopo il giorno e l’ora di inizio della riunione dell’assemblea, come indicati nell’avviso di convocazione.
- La riunione dell’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, inizia con l’appello degli associati da parte del Presidente, onde verificarne la presenza. L’appello comprende anche gli associati che partecipino ai sensi dei commi 1 e 2.
- Dopo gli adempimenti di cui al comma 5, il Presidente illustra l’ordine del giorno. Si procede dunque alla discussione e votazione di ogni singolo punto dell’ordine del giorno. Solo dopo la votazione su di un punto, l’Assemblea passa alla discussione sul punto successivo.
- Il voto da parte dell’associato, anche qualora partecipi ai sensi dei commi 1 e 2, viene espresso mediante dichiarazione verbale, ovvero nelle modalità di cui al comma 4. Nei casi in cui il voto debba essere segreto secondo lo Statuto, l’avviso di convocazione specifica le modalità di voto che assicurino la segretezza dello stesso. Ove sia impossibile assicurare la segretezza del voto espresso ai sensi del comma 4, l’avviso di convocazione, premesso l’oggetto, la necessità di garantire la segretezza e l’impossibilità di assicurarla, specifica che il voto può essere espresso solamente recandosi presso il luogo di convocazione dell’assemblea.
- Nel verbale della riunione deve essere riportato l’elenco dei presenti e degli assenti; l’ordine del giorno; una sintetica esposizione della discussione concernente ogni punto dell’ordine del giorno; per ogni votazione, il numero di soci votanti ed astenuti, precisando se il voto è espresso per corrispondenza o in via elettronica a mezzo mail; il voto espresso da ciascuno; l’esito di ogni votazione. Laddove il voto debba essere segreto secondo lo Statuto, nel verbale non viene indicato il voto espresso da ciascun socio.
Art. 5
(Servizio medico)
- Agli associati è offerto un servizio medico, secondo le disposizioni del presente articolo.
- L’associazione, per il tramite dei propri canali divulgativi, tra cui il sito web “associazionepazienticannabis.it”, diffonde, in favore di tutti gli interessati, informazioni generali sulla cannabis per uso medico, sui casi e modi di impiego, sui pertinenti aggiornamenti scientifici. Tutte le informazioni, fra cui il presente regolamento, saranno disponibili sul sito indicato.
- L’Associazione intende disporre, con il supporto di medici specializzati e ricercatori universitari, specifici trials clinici volti alla sperimentazione della cannabis per uso medico per studiarne gli effetti benefici ed i possibili effetti collaterali sui soci pazienti. I trials clinici, gli studi scientifici e statistici verranno eseguiti in maniera del tutto volontaria da parte dei soci pazienti dell’associazione, senza pregiudicare in nessun modo i diritti degli associati. I risultati di tali studi potranno essere condivisi con enti pubblici e privati, tutelando sempre la privacy di ciascun partecipante ai trials. Prima di intraprendere alcun trial clinico, l’Assemblea procederà all’adozione di apposito regolamento disciplinante le modalità di partecipazione degli associati, che ne facciano richiesta, alle sperimentazioni di cui al presente comma.
- L’associazione, per il tramite di apposite convenzioni stipulate con i prestatori e/o facendo ricorso a soci volontari e/o ai soggetti di cui all’art. 11, garantisce agli associati la possibilità di svolgere visite mediche specialistiche, di varia natura, ivi compresa la valutazione della possibilità di somministrare, in relazione alla patologia del caso, cannabis per uso medico, in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. 309/90, nel D.L. 23/98, convertito con L. 94/98 e nel D.M. 9.11.2015 Ministero della Salute. L’associazione non intermedia in alcun modo la valutazione clinica, lasciando il libero arbitrio ai medici.
- L’associazione istituisce, cura, gestisce ed aggiorna un registro contenente indicazione di farmacie, in grado di somministrare preparati galenici a base di cannabis per uso medico.
L’associazione indica, su richiesta dell’associato che ne abbia diritto ai sensi del comma 12, una o più farmacie contenute nel registro di cui al presente comma. - Le visite mediche sono effettuate da medici abilitati individuati dall’Associazione. La prestazione viene eseguita gratuitamente a favore dell’interessato, ovvero dietro pagamento di corrispettivo convenzionato con l’Associazione e, comunque, inferiore alla tariffa applicata normalmente dal professionista incaricato.
- La prima visita medica presso un professionista deve essere effettuata presso lo studio medico del medesimo o, comunque, in presenza. Le successive visite mediche possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto (web).
- Ciascun associato, che ne abbia necessità, ha diritto di richiedere all’Associazione lo svolgimento di visita medica.
- Al fine di individuare il professionista maggiormente competente, in relazione alle condizioni dell’associato, l’Associazione può richiedere all’interessato le informazioni mediche necessarie. Laddove l’associato si rifiuti di fornire tali informazioni e, comunque, sino a quando le stesse non siano fornite all’Associazione, questa può rifiutare la richiesta di visita medica avanzata dall’associato. In ogni caso ogni informazione medica richiesta ai sensi del presente comma, viene trattata dalla sola Associazione e non diffusa, nemmeno al professionista incaricato, al quale l’Associato dovrà fornire ogni informazione necessaria per la prestazione.
- Entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione all’Associazione delle informazioni necessarie ai sensi del precedente comma, l’associato ha diritto a ricevere comunicazione contenente l’indicazione ed i recapiti del professionista, nonché quanto altro necessario per concordare il luogo, la data e l’orario della visita medica. In ogni caso la visita deve comunque svolgersi entro 60 giorni da quando il socio contatta il professionista.
- L’associato ha diritto di sapere, prima dello svolgimento della visita medica, se la stessa è fornita gratuitamente ovvero dietro corrispettivo, con precisazione dell’importo. Tale indicazione può essere contenuta nella comunicazione di cui al precedente comma.
- Laddove, in esito alle visite mediche di cui al presente articolo, all’associato venga rilasciata ricetta prescrivente cannabis per uso medico, lo stesso ha diritto di ottenere indicazione di una o più farmacie di cui al comma 5.
ART. 6
(Tutela Legale)
- L’Associazione garantisce tutela legale ai propri soci, in relazione agli illeciti penali di cui all’art. 187 D.Lgs. 285/92 ovvero di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90.
- La tutela legale consiste nell’offrire al socio assistenza legale, per tutto il corso del procedimento penale, sin dall’avvio delle indagini, sino alla sentenza definitiva, ad opera di professionisti iscritti all’albo forense e per corrispettivi agevolati, in forza di apposita convenzione.
- Su richiesta dell’associato, l’associazione indica il nominativo ed i recapiti di uno o più professionisti di propria fiducia. L’associato, in occasione del primo contatto con il professionista, ha diritto di ottenere dallo stesso prospetto, riepilogativo dei compensi e delle spese legali, conforme alla Convenzione con cui il professionista ha pattuito con l’Associazione corrispettivi agevolati per la tutela legale dei soci.
- Tenuto conto che l’effettività della tutela legale di cui ai commi 1 e 2 richiede un immediato contatto tra il professionista e l’associato, l’Associazione, quando fornisce i dati del professionista di cui al comma 3 all’associato può, con il consenso di questo, fornire al professionista il nominativo ed i recapiti dello stesso socio, per agevolare un celere contatto tra gli stessi.
- Resta inteso che l’Associazione è estranea al rapporto tra il professionista indicato e l’associato il quale deve autonomamente contattare il professionista. L’Associazione non è dunque responsabile nei confronti del socio delle eventuali conseguenze negative (come decadenze, preclusioni, ecc.) dovute al non tempestivo contatto del professionista da parte del socio.
- Instaurato il rapporto tra il professionista ed il socio, cui siano stati contestati fatti di cui al comma 1, il socio ha l’obbligo di corrispondere al professionista gli importi richiesti, con le modalità ed i termini dallo stesso indicati, in conformità alla convenzione stipulata tra professionista ed Associazione. In caso di inadempimento del socio, lo stesso è escluso dal godimento della tutela legale di cui al presente articolo e dall’eventuale rimborso dei costi della stessa. L’inadempimento del socio costituisce grave violazione del presente regolamento e può comportare l’esclusione del socio dall’Associazione, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
- Le disposizioni di cui al comma 6, secondo e terzo paragrafo, si applicano anche al socio che, richiesto dal professionista incaricato di cui al comma 2 di svolgere prestazioni necessarie per la tutela legale dello stesso (a titolo di esempio: conferimento di nomina e/o procura speciale; comunicazione di informazioni; trasmissione di documenti; partecipazione a colloqui e/o udienze; manifestazione di volontà in relazione a scelte processuali), ometta di adempiervi.
- In ogni caso il socio è libero di rivolgersi ad altro professionista di propria fiducia, anche non noto all’Associazione. In questo caso il socio è tenuto a corrispondere il compenso al professionista, secondo quanto pattuito tra gli stessi, senza possibilità di pretendere agevolazioni economiche e/o il rimborso dei costi da parte dell’Associazione.
- In tutti i casi in cui il socio abbia esigenze di natura legale differenti da quelle indicati ai commi 1 e 2, ovvero nel caso in cui il socio sia inadempiente ai sensi dei commi 6, II paragrafo, o 7, lo stesso ha comunque diritto ad ottenere da parte dell’Associazione, l’indicazione di professionisti di fiducia della stessa, cui potersi volontariamente rivolgere. Il tal caso il compenso è liberamente determinato tra il professionista ed il socio, senza possibilità di agevolazioni e/o di rimborso dei costi da parte dell’Associazione.
ART. 7
(Condizioni di rimborso dei costi di tutela legale)
- Laddove il socio, cui siano contestati i fatti di cui all’art. 6, comma 1, si sia rivolto ad un professionista legale di fiducia dell’Associazione ed indicato da questa, l’Associazione rimborsa al socio integralmente i costi della tutela legale, comprensivi di compenso e spese, nei casi, modi e secondo i limiti di cui al presente articolo.
- Salvo quanto previsto dai successivi commi, il rimborso dei costi della tutela legale è garantito solamente per il caso in cui il socio, in forza di valida ed efficace ricetta medica prescrivente cannabis per uso medico, rilasciata da soggetto a ciò debitamente autorizzato ed individuato dall’Associazione, acquisti, detenga o consumi cannabis per uso medico in osservanza delle disposizioni di legge, di quanto previsto dal presente regolamento, delle indicazioni fornite dal medico, nonché, in relazione all’art. 187 D.Lgs 285/92, solo a condizione che l’assunzione non abbia determinato lo stato di alterazione alla guida.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il socio ha diritto rimborso dei costi della tutela legale, solo a condizione di:
- Detenere e far uso solamente di sostanza legittimamente acquistata in forza della propria ricetta prescrivente cannabis ad uso medico;
- Detenere sempre, al massimo, un quantitativo di sostanza non superiore a quello prescritto;
- Mantenere il confezionamento d’acquisto originale, senza modificarlo o sostituirlo;
- Mantenere l’eventuale ripartizione della sostanza al momento dell’acquisto, senza modificarla;
- Conservare, unitamente alla sostanza legittimamente detenuta, la documentazione comprovante la legittimità della detenzione (copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista; la ricevuta d’acquisto della sostanza);
- Omettere di circolare detenendo sostanza, se non in caso di comprovata necessità ed in possesso di copia della documentazione comprovante la legittimità della detenzione;
- In ogni caso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ove queste richiedano se il soggetto abbia dichiarazioni da rendere, ovvero ove le stesse abbiano un sospetto, seppur minimo, che il soggetto detenga e/o abbia assunto sostanza stupefacente, deve immediatamente:
1) dichiararsi la qualità di detentore ed assuntore di cannabis per uso medico;
2) dichiararsi l’eventuale sostanza che si detiene legittimamente con sé in quel momento;
3) consegnarsi copia della ricetta medica timbrata e firmata dal farmacista e della ricevuta d’acquisto della sostanza. - In caso di contestazione del reato dell’art. 73 D.P.R. 309/90, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, il socio ha diritto al rimborso dei costi della tutela legale, solo a condizione:
a) che il socio non possegga strumenti di frazionamento, confezionamento, pesatura, ripartizione della sostanza e/o altri atti finalizzati allo spaccio;
b) che al socio non sia contestato di aver ceduto ad altri o consumato con altri, ancorché a propria volta titolari di autonoma ricetta, la sostanza legittimamente detenuta. - In caso di contestazione del reato dell’art. 187 D.Lgs. 285/92, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, il socio ha diritto al rimborso dei costi della tutela legale, solo a condizione che, al momento dell’accertamento da parte delle Forze dell’Ordine:
a) il socio dichiari immediatamente il momento dell’ultima assunzione della sostanza e questo sia precedente di almeno 24 ore, al momento della circolazione;
b) il socio, se richiesto di svolgere accertamenti, non si opponga e presti il consenso;
c) il socio chieda che l’accertamento sia svolto con prelievo ematochimico e non mediante esame urina; - d) il socio chieda di essere sottoposto anche a visita medica comportamentale;
e) il socio non abbia con sé strumenti che facciano presumere il contestuale uso della sostanza;
f) il socio dichiari immediatamente ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie;
g) il socio verifichi, prima di sottoscrivere o ricevere copia del verbale, che le condizioni di cui al presente comma, lett. da a) a f), siano indicate nel medesimo verbale;
h) il socio assuma un atteggiamento propositivo e non oppositivo, prestando il consenso alle richieste ricevute e collaborando nello svolgimento dell’attività;
i) il socio non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 186 D.Lgs. 285/92;
l) il socio non renda dichiarazioni false, non corrispondenti al vero, reticenti, parziali o, comunque, tali da rappresentare il fatto diversamente da come realmente accaduto;
m) dal verbale dell’accertamento non risulti la sussistenza dei c.d. “indici sintomatici” dello stato di alterazione, ossia di circostanze che lo fanno presumere (in via esemplificativa, ma non esaustiva: presenza di condizioni fisiche tipiche dell’assunzione, quali occhi lucidi/pupille dilatate, allappamento bocca; presenza di atteggiamenti tipici dell’assunzione, quale difficoltà nell’eloquio, difetto di attenzione, altalenanti momenti di sensazione euforica ed esagerata sicurezza e dinamicità, sorriso immotivato; presenza di altre circostanze tipiche dell’assunzione, quali rilevazione dell’odore tipico dell’assunzione, disponibilità di strumenti impiegati per il consumo); - n) quando si proceda con prelievo ematochimico, il numero di metaboliti rilevati sia tale da dimostrare che l’assunzione è avvenuta prima delle 24 ore precedenti alla circolazione stradale.
- Il rimborso dei costi della tutela legale è comunque escluso, pur ricorrendo le altre condizioni, negli altri casi previsti dal presente Regolamento, nonché in ogni caso in cui il socio sia escluso dall’Associazione, per qualsivoglia motivo ed anche qualora l’esclusione sia successiva al termine dell’attività legale svolta.
ART. 8
(Modalità di rimborso dei costi di tutela legale)
- Concluso il procedimento penale a carico del socio, con provvedimento non più suscettibile di impugnazione, per i fatti di cui all’art. 6, comma 1, il professionista, verificato il pagamento integrale del compenso e dei costi legali, od ottenuto il residuo dovuto dal socio, accerta se quest’ultimo ha diritto al rimborso dei costi di tutela legale da parte dell’Associazione.
- Per verificare il diritto al rimborso del socio, il professionista accerta la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, potendo impiegare a tal fine tutte le informazioni e tutta la documentazione in proprio possesso.
- Laddove sia necessario per accertare il diritto al rimborso, il professionista può altresì richiedere ulteriori informazioni e/o documenti al socio. Ove il socio non adempia entro il termine di giorni 30 dalla richiesta del professionista, il socio non ha comunque diritto al rimborso.
- Il professionista, entro il termine di giorni 60, ovvero giorni 90 nel caso di cui al comma 3, dal momento in cui il provvedimento conclusivo del procedimento non è più suscettibile di impugnazione, comunica all’Associazione ed al socio se questi ha diritto al rimborso dei costi della tutela legale. La comunicazione contiene solamente il nominativo del socio, la sussistenza o meno del diritto al rimborso e l’importo dovuto. Il professionista omette qualsivoglia altra informazione e non allega alcun documento.
- Laddove il professionista accerti l’insussistenza del diritto al rimborso ma, contestualmente, ravvisi, in relazione alle circostanze del caso, elementi tali da rendere comunque opportuno il rimborso, la comunicazione di cui al comma 4, oltre alle indicazioni già previste, contiene altresì l’affermazione che “le circostanze del caso concreto rendono comunque opportuno il rimborso”, senza che le stesse siano espresse o che siano fornite altre informazioni.
- L’associazione, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, contenente il positivo accertamento della sussistenza del diritto al rimborso e l’importo, richiede al socio l’indicazione delle coordinate bancarie e provvede al rimborso con bonifico bancario.
Nei casi di cui al comma 5, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, contenente l’affermazione che “le circostanze del caso concreto rendono comunque opportuno il rimborso”, decide se rimborsare comunque i costi al socio e ne dà comunicazione allo stesso. Laddove si decida di rimborsare i costi, entro i successivi 60 giorni l’associazione richiede al socio l’indicazione delle coordinate bancarie e provvede al rimborso con bonifico bancario.
ART. 9
(Rimborso da parte dell’Associazione e dello Stato)
- Il socio che, ai sensi dell’art. 1, commi da 1015 a 1022, L. 178/2020, appaia avere diritto al rimborso delle spese legali ad opera dello Stato, e si trovi nelle condizioni per ottenere il rimborso dei costi della tutela legale anche da parte dell’Associazione, ha diritto ad ottenere quest’ultimo solo nei casi e con i modi previsti dal presente articolo.
- Il professionista incaricato, nello svolgimento delle verifiche di cui all’art. 8, commi 1, 2 e 3, accerta altresì la sussistenza in capo al socio delle condizioni per ottenere il rimborso in capo allo Stato. La comunicazione di cui all’art. 8, comma 4, contiene altresì l’indicazione della sussistenza o meno delle condizioni per ottenere il rimborso ad opera dello Stato. Il presente comma si applica anche nel caso di cui all’art. 8, comma 5.
- Ove la comunicazione di cui al comma 2 accerti l’insussistenza in capo al socio delle condizioni per ottenere il rimborso ad opera dello Stato, si applica l’art. 8, commi 6 e 7, e non operano le successive disposizioni del presente articolo.
- Ove la comunicazione di cui al comma 2 accerti la sussistenza in capo al socio delle condizioni per ottenere il rimborso ad opera dello Stato, non si applica l’art. 8, commi 6 e 7, ma si osservano le seguenti disposizioni.
- Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il socio prende contatto con il professionista incaricato, al fine di svolgere quanto necessario per richiedere il rimborso allo Stato ed al fine di presentare la relativa domanda di rimborso. Il socio deve adempiere ad ogni richiesta del professionista necessaria per la presentazione della domanda e deve corrispondere gli importi eventualmente chiesti dal medesimo a tal fine. In caso di inadempimento del socio, il professionista può legittimamente rifiutarsi di procedere alla presentazione della richiesta e/o allo svolgimento delle attività necessarie a tal fine.
- In tutti i casi in cui la richiesta di rimborso di cui al comma 5 non sia presentata entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, per inadempimento del socio, lo stesso è escluso dal diritto al rimborso ad opera dell’Associazione.
- Laddove l’organo dello Stato a ciò deputato accerti e comunichi l’insussistenza del diritto al rimborso ad opera dello Stato, l’Associazione provvede ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7, ma il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma.
- Laddove l’organo dello Stato a ciò deputato accerti e comunichi la sussistenza del diritto al rimborso ad opera dello Stato, il socio si obbliga a cedere il credito all’Associazione, per il medesimo importo che viene rimborsato dallo Stato.
- Laddove l’organo dello Stato a ciò deputato accerti e comunichi la sussistenza del diritto al rimborso ad opera dello Stato, ed il socio si trovi nelle condizioni di cui all’art. 8, comma 5, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, decide se rimborsare comunque i costi della tutela legale al socio, per l’importo comunicato ai sensi dell’art. 8, comma 5. In caso affermativo il socio si obbliga a cedere il credito all’Associazione, per il medesimo importo che viene rimborsato dallo Stato.
- L’associazione, entro 60 giorni dalla cessione di cui ai commi 8 o 9, richiede al socio l’indicazione delle coordinate bancarie e provvede con bonifico bancario al rimborso dei costi per l’importo comunicato ai sensi dell’art. 8, commi 4 o 5.
- Nei casi di cui al comma 10, laddove, per qualsivoglia motivo, lo Stato ritenesse invalida e/o inefficace e/o inopponibile a sé la cessione del credito, il socio si obbliga a corrispondere immediatamente e, comunque, entro 10 giorni dalla ricezione, tutti gli importi ricevuti dallo Stato, sino a concorrenza con l’importo del credito ceduto. In caso di inadempimento, il socio decade dal beneficio del rimborso dei costi di tutela legale ad opera dall’Associazione e questa ha diritto di agire giudizialmente per ottenere la restituzione dell’importo corrisposto.
- Laddove il socio renda al professionista e/o all’Associazione dichiarazioni false, non corrispondenti al vero, reticenti, parziali, ometta informazioni, ovvero assuma altri comportamenti, comunque tali da fornire una scorretta rappresentazione del diritto al rimborso ad opera dello Stato e/o dei suoi presupposti e/o della sua liquidazione e/o ricezione, lo stesso non ha diritto al rimborso dei costi di tutela legale ad opera dell’Associazione, ancorché ne ricorrano le condizioni. Resta salva la facoltà dell’Associazione di garantire comunque il rimborso. In tali situazioni, laddove l’Associazione abbia già corrisposto il rimborso, la stessa ha diritto di agire giudizialmente per ottenere la restituzione dell’importo corrisposto.
- La mancata corresponsione delle somme di cui al comma 11 ovvero la realizzazione delle condotte di cui al comma 12 costituiscono gravi violazione del presente regolamento legittimanti l’esclusione del socio ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
- Il presente articolo si applica dal momento in cui divengono vigenti le disposizioni di attuazione indicate all’art. 1, comma 1019, L. 178/2020.
ART. 10
(Clausola finanziaria per il rimborso della tutela legale da parte dell’Associazione)
- Il Consiglio Direttivo, nella propria funzione di predisposizione del bilancio, istituisce, per ciascun esercizio, uno specifico capitolo a copertura dei costi del rimborso della tutela legale.
- Il Consiglio Direttivo deve specificare quantomeno l’importo complessivo stanziato per l’esercizio a copertura dei costi suddetti, la fonte delle risorse stanziate a copertura e la percentuale di risorse provenienti dalla fonte che è stanziata a copertura.
- Le risorse di cui al comma 1 non possono essere impiegate per finalità diverse nel corso dell’esercizio.
- Laddove, al termine dell’esercizio, le risorse stanziate per lo stesso, ai sensi del comma 1, non siano completamente esaurite, le stesse sono stanziate, per i medesimi fini, in relazione all’esercizio successivo. In alternativa, il Consiglio Direttivo può stabilire l’impiego delle risorse residue per altre finalità.
- Laddove, nel corso di un esercizio, si esauriscano le risorse stanziate, ai sensi del comma 1, per il medesimo, fermo restando il diritto al rimborso in capo al socio, i termini di cui all’art. 8, commi 6 o 7, decorrono dall’inizio dell’esercizio successivo.
- Nei casi di cui al comma 5, l’Associazione provvede dapprima al rimborso delle richieste pervenute nel precedente esercizio e non ancora soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, e, solo all’esaurimento di queste, rimborsa le richieste pervenute nell’esercizio corrente.
- Nei casi di cui al comma 6, ove le risorse per l’esercizio corrente non permettano di soddisfare tutte le richieste di rimborso pervenute negli esercizi precedenti, si applica il comma 5, in quanto compatibile. In ogni caso le domande sono soddisfatte secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse.
- Nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, la cessione del credito di cui all’art. 9, commi 8 e 9, viene effettuata nel corso dell’esercizio in cui l’Associazione dispone delle risorse necessarie per soddisfare la richiesta di rimborso del socio.
- Nei casi di cui al comma 8, laddove il socio ottenga il rimborso da parte dello Stato prima di quello da parte dell’Associazione, il socio trattiene l’intero importo ricevuto dallo Stato e non ha diritto al rimborso da parte dell’Associazione.
ART. 11
(Formazione medica)
- L’associazione offre ai propri associati, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di accedere ad un corso di formazione sulla cannabis per uso medico.
- I requisiti per l’accesso al corso sono indicati nel sito web dell’Associazione.
- Il socio che intenda accedere al corso di formazione, ne fa richiesta al Consiglio Direttivo, allegando quanto necessario per comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
- Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, iscrive il socio al corso e ne informa lo stesso. Laddove il socio non sia in possesso dei requisiti, il Consiglio Direttivo, nel medesimo termine, comunica al socio i motivi ostativi all’iscrizione. Resta salva la possibilità del socio di presentare nuova richiesta.
- L’associazione si fa carico di tutti i costi del corso di formazione, che paga direttamente in luogo del socio richiedente.
- Laddove il socio renda all’Associazione dichiarazioni false, non corrispondenti al vero, reticenti, parziali, ometta informazioni, ovvero assuma altri comportamenti, comunque tali da fornire una scorretta rappresentazione dei requisiti richiesti per l’accesso al corso, e ciò consenta al socio di accedere al corso, nonostante il difetto dei requisiti, l’Associazione ha diritto di ottenere dal socio quanto corrisposto ai sensi del comma 5 nell’interesse dello stesso. Nello stesso caso, l’Associazione informa i soggetti erogatori del corso del difetto dei requisiti in capo al partecipante, ai fini delle loro determinazioni.
- Laddove, dopo che l’Associazione abbia sostenuto spese ai sensi del comma 5, il socio non completi, per qualsiasi motivo, il corso di formazione, l’Associazione ha diritto di ottenere il rimborso dal socio.
- Il corso prevede la partecipazione a:
a) Master “Cannabis Medica e Applicazioni Cliniche” di Cannabiscienza (FAD);
b) corso ECD “La Cannabis Medica nella Pratica Clinica” (FAD);
c) Masterclass Webinar “I terreni della Cannabis” (filmato). - Concluso positivamente il corso, il socio si impegna allo svolgimento delle visite mediche e delle prescrizioni su ricetta di cui all’art. 5, complessivamente per 50 ore, di cui almeno 2 per ciascuna settimana. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente comma è reso gratuitamente, senza diritto alcuno al corrispettivo in capo al socio che presti l’attività in favore di altri soci.
- Le condotte previste dai commi 6 e 7 costituiscono gravi violazione del presente regolamento legittimanti l’esclusione del socio ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
ART.12
(Entrata in vigore e pubblicità)
- Il presente regolamento diviene efficace decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
- Il presente regolamento, al fine della maggior conoscibilità da parte di tutti gli interessati, viene altresì pubblicato per esteso nel sito web dell’Associazione, subito dopo l’approvazione e, comunque, entro 30 giorni dalla stessa.