Guida per il Paziente

In questa guida troverai consigli utili per accedere al percorso terapeutico con la Cannabis ad uso Medico. Se vuoi sapere a chi rivolgerti per valutare l’utilizzo di cannabinoidi nel tuo caso clinico, dove e come è possibile acquistare il farmaco o semplicemente vuoi approfondire l’argomento, prosegui con la lettura.

1. Per quali patologie è possibile prescrivere la Cannabis ad uso Medico

Dal 2007 in Italia è possibile utilizzare farmaci con cannabinoidi per il trattamento di diverse patologie, alcune in ricetta rossa ed altre con ricetta bianca. 

Secondo la legge di Bella (94/98), se la ricetta viene fatta a pagamento, quindi con ricetta biancail farmaco può essere prescritto da tutti i medici iscritti all’Ordine Professionale, per patologie della quale vi sia letteratura scientifica accreditata. In particolare, i disturbi che traggono beneficio dall’utilizzo di Cannabis ad uso medico sono: 

  • Dolore cronico o post-operatorio
  • Insonnia 
  • Psoriasi
  • Disturbo da stress post-traumatico
  • Epilessia
  • Morbo di Crohn

Puoi prenotare una prima visita con uno dei medici convenzionati ad ANPCI. Il medico valuterà di persona la tua idoneità ad accedere al trattamento. Scopri il medico più vicino a te.

E’ invece possibile ottenere la prescrizione a carico del Sistema Sanitario Regionalein regime di ricetta rossa, secondo il Decreto Ministeriale 9/11/2015, solo se soffri di una delle seguenti patologie:

  • Dolore in Sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale
  • Nauseavomito e inappetenza da chemioterapia, radioterapia e trattamenti per l’HIV
  • Dolore Cronico e Oncologico
  • Cachessia
  • Movimenti involontari nella Sindrome di Tourette
  • Glaucoma

Se soffri di uno di questi disturbi e vorresti sapere se con la Cannabis ad uso medico potresti avere benefici clinici per la tua malattiadovrai rivolgerti ai medici dell’ospedale in cui sei in cura. Nello specifico sono i neurologi ed i medici della terapia del dolore a prescrivere la Cannabis negli ospedali.

La legge n. 172 del 4 dicembre 2017 prevede che la Cannabis venga rimborsata da ciascun Sistema Sanitario Regionale per tutte le patologie sopra elencate ma lo sarà solo quando tutte le Regioni avranno legiferato in tal senso.

2. Dove acquistare la Cannabis Medica

Qualunque prodotto a base di cannabinoidi può essere reperito esclusivamente nelle Farmacie Galeniche del territorio nazionale o presso le AUSL che la dispensano. 

Le farmacie dispensano Cannabis Medicinale sia in forma grezza (infiorescenze intere o granulari) che in forma di preparato galenico. Il farmacista deve attenersi alle indicazioni riportate dal medico curante nella ricetta e vendere il farmaco solo a dose e forma di medicamento, ovvero ripartito in bustine/cartine nel dosaggio e nelle forma specificata.

Attenzione! In caso di ricetta rossa a carico del SSR, è necessario richiedere il farmaco in Farmacie/AUSL nella regione di residenza.

3. Quali varietà di Cannabis Medica sono disponibili?

In Italia sono disponibili fino a 8 differenti varietà di Cannabis Medicinale. Ogni varietà presenta un fitocomplesso ed una concentrazione di cannabinoidi specifica. Il ruolo del medico è anche quello di informare correttamente il paziente sul farmaco più adatto al suo specifico caso, oltre che sulla posologia, metodi di assunzione e controindicazioni.

Le varietà Bedrocan, Bedica, Bediol, Bedrobinol e Bedrolite vengono importate dall’azienda olandese Bedrocan, mentre Pedanios (22:1) e Pedanios (8:8) vengono importate da Aurora, azienda canadese. Aggiornamento: dal 2020 la Pedanios 8:8 non è più disponibile in farmacia. Le uniche varietà coltivate in Italia sono FM1 ed FM2, prodotte dall’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.

4. La Cannabis Medicinale è rimborsabile

In Italia, qualunque farmaco galenico acquistato in Farmacia è soggetto a  detrazione fiscaleLa Cannabis Medicinale è considerata un farmaco e come tale rispetta le leggi in materia. 

Per ottenere il rimborso, in caso di prescrizione a pagamento, il paziente deve richiedere scontrino “parlante” o fattura fiscale da presentare al commercialista o CAF al momento della Dichiarazione dei Redditi (F24). La detrazione fiscale, nel caso della Cannabis Terapeutica, corrisponde al 19% del totale lordo oltre la soglia d’acquisto di €129.

Nel caso in cui il paziente voglia richiedere la prescrizione a carico del SSR, la situazione diventa più complicata. Nonostante il DM 9/11/2015 sancisca la rimborsabilità per determinate patologie, è compito delle Regioni deliberare su modalità di rimborso relative a prescrizione e preparazione del farmaco.  

5. Controindicazione ed Effetti Collaterali

Il Documento approvato dal Ministero della Salute e dal Ministero della Difesa raccomanda che: 

Il medico curante tenga sempre conto del rapporto rischio/beneficio nell’uso medico della cannabisconsiderando le possibili controindicazioni derivanti dalla cura. 

Per questo motivo è fondamentale che siano i medici a guidare il Paziente attraverso un piano terapeutico adeguato.

6. Cannabis Medica e Guida

Il paziente che si cura con la Cannabis Medicinale, nonostante abbia un comprovato motivo per assumere il farmaco, è sottoposto a rigide regolamentazioni per quanto riguarda la guida di qualsiasi veicolo a motore. 

Le leggi che regolano l’emissione e il rinnovo della patente di guida sono: 

  1. il Decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285
  2. il D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495
  3. il Decreto legislativo 18 aprile 2011 nr. 59

Secondo L’art.187, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 del Codice della strada:

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.” 

La normativa stabilisce che, se il paziente assume sostanze stupefacenti come la Cannabis ma non guida in stato di alterazione psico-fisica, allora la sanzione amministrativa e penale non è applicabile. Questa rappresenta l’ indicazione generale per tutti i conducenti che utilizzano Cannabis Terapeutica.

L’art. 119 del medesimo Decreto legislativo stabilisce invece i requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida; in particolare, al comma 2 e 4, si specifica che:

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente (…), nei riguardi: ”

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;

A queste norme si integra l’aggiornamento della Commissione Europea, emanato con il D.Lgs. 18 Aprile 2011, in materia di sostanze psicotrope, stupefacenti e medicinali, per il rinnovo o l’emissione del documento di abilitazione alla guida. In particolare alla lettera F.1 e F.2.1 si precisa che:

F.1 La patente di guida non deve essere rilasciata ne rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti (…)

F2.1 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guidaLa relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale.

In pratica, per tutelare la propria ed altri incolumità ed evitare controversie legaliNESSUNO può guidare un veicolo in uno stato di alterazione psico-fisica, nemmeno i pazienti che assumono sostanze stupefacenti o psicotrope. La raccomandazione del Ministero della Salute è di non utilizzare macchinari o veicoli a motore entro le 24 ore dall’ultima somministrazione del farmaco, anche se recenti studi dimostrano che gli effetti psico-fisici tendono a sparire nell’arco di 4-8 ore, in relazione alle caratteristiche fisiche e metaboliche dell’individuo. Al rinnovo o prima emissione della patente, la Commissione Medica Locale valuterà l’idoneità del candidato alla guida. 

7. Cannabis Medica e Lavoro

Alcune categorie di lavoratori sono sottoposte ad annuali controlli antidroga sul posto di lavoro. Le mansioni che implicano tale accertamento, espressamente richiesto dal datore di lavoro per gli incarichi specificati nel intesa Stato/Regione del 2008, sono:

  • Guida di veicoli a motore per la quale è richiesta la patente di guida;

  • Conduzione di macchinari per lo spostamento merci;

  • Addetti alla produzione e lavorazione di sostanze pericolose;

  • Operatori e personale sanitario ( Medici, Infermieri…);

Qualora il paziente risulti positivo al test antidroga potrà essere demansionatoIl datore di lavoro, nel caso in cui non sia disponibile un incarico che esenti il lavoratore da una delle mansioni sopracitate, a sua discrezione può procedere al licenziamento.